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INFORMATIVA IMU 2021

Si rende noto a tutti che con delibera del Consiglio Comunale  n. 4 del 7 maggio 2021 si confermano le aliquote da applicare per l'IMU  2021.
La Legge di Bilancio 2021, in considerazione delle difficoltà causate dalla crisi da Covid, ha previsto l’esonero dal versamento della prima rata IMU 2021 per le seguenti categorie:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché' immobili degli stabilimenti termali; 
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
L’imposta non si paga per le seguenti categorie di immobili e terreni:
a) Per l’abitazione principale e per le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9. Per abitazione principale s'intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Per pertinenza dell'abitazione principale s'intendono esclusivamente gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
b) Per l’abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti a condizione che la stessa non risulti locata.
c) Per i fabbricati rurali strumentali;
d) Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
La base imponibile è ridotta del 50% per:
a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori;
b) fabbricati d'interesse storico o artistico;
c) fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili;
d) A partire dal 2021 è riconosciuta una riduzione pari al 50% dell’IMU dovuta su una sola unità immobiliare ad uso abitativo posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione estera maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia. La riduzione è applicata a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in comodato d'uso gratuito.
Detrazione ordinaria
Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (A1, A8 e A9) del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
La detrazione si applica:
a) alle abitazioni principali A1, A8 e A9;
b) agli alloggi assegnati agli ex IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
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TERRENI AGRICOLI sono esenti
DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI
Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell’art. 5 del d.lgs. 30/12/1992 n. 504;
QUANDO SI PAGA
16 giugno 2021 scadenza per il pagamento dell'acconto IMU
16 dicembre 2021 scadenza per il pagamento del saldo IMU
COME SI CALCOLA E COME SI PAGA
La base imponibile è determinata dalla rendita catastale, rivalutata del 5%, e moltiplicata
per un coefficiente, che varia a seconda della categoria dell’immobile:
160 per i fabbricati del gruppo catastale A (con esclusione di A10) e delle
categorie C/2, C/6 e C/7;
140 per i fabbricati delle categorie B, C/3, C/4 e C/5;
80 per i gruppi A/10 e D/5;
65 per la categoria D (con esclusione di D5);
55 per la categoria C/1.
Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24, utilizzando i seguenti codici Tributo:
QUOTA COMUNE
3912 IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze
3916 IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili
3918 IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati
3930  IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D
– INCREMENTO COMUNE
3939 IMU - imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita

QUOTA STATO 3925 IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D
TABELLA ALIQUOTE IMU 2021
DICHIARAZIONE IMU
Il termine per la presentazione è stato fissato, con DL n. 35/2013 art. 10 comma 4 lett. a), al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono
intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La norma ha valore retroattivo, per cui quelle dovute per l’anno di imposta 2020, potranno essere presentate entro il 30 giugno 2021.

In sede di compilazione del modello F24 EP, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “IMU” (valore G), in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, riportando i seguenti dati: nel campo “codice”, il codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Per Silius il codice è i735

nel campo “riferimento A” (composto da sei caratteri):

nel primo carattere, un valore a scelta tra “A” (acconto), “S” (saldo), “U” (unica soluzione);

nel secondo carattere, un valore a scelta tra “R” (ravvedimento) oppure “N” (nessun ravvedimento); nel terzo carattere, un valore a scelta tra “V” (immobili variati) oppure “N” (immobili non variati); dal quarto al sesto carattere, il numero degli immobili, da 001 a 999;

nel campo “riferimento B”, l’anno d’imposta a cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

Si allega informativa IMU, tabella aliquote IMU 2021 e Delibera di C.C. n. 4 del 7 maggio 2021


ALLEGATI
Informativa Imu 2021
Tabella Aliquote IMU 2021
DELIBERA CC N. 4 DEL 7.5.2021
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